Gazzetta
Ufficiale N. 230 del 3 Ottobre
2005 DECRETO-LEGGE
30 settembre 2005, n.203 SOMMARIO Partecipazione dei comuni al
contrasto all'evasione fiscale Norme in
materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate,
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Disposizioni in materia di
servizio nazionale della riscossione Ambito di
applicazione Plusvalenze finanziarie
delle societa' Banche ed
assicurazioni Spese di manutenzione degli
immobili di proprieta' delle imprese Compensazioni alle imprese
che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari Potenziamento di strumenti
di programmazione finanziaria nel settore sanitario Trasferimento all'I.N.P.S.
di competenze in materia di invalidita' civile e certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari. Totalizzazione dei periodi assicurativi ed
integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Copertura
finanziaria Entrata in
vigore Gazzetta
Ufficiale N. 230 del 3 Ottobre
2005
DECRETO-LEGGE
30 settembre 2005, n.203
Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti
in
materia tributaria e finanziaria.
Titolo
I
CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per un piu' incisivo contrasto del fenomeno
dell'evasione fiscale, nonche' altre disposizioni
tributarie e finanziarie urgenti; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre
2005; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze; E m a n
a il seguente
decreto-legge: Art.
1.
Partecipazione
dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
1. Per potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di
partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme
riscosse a titolo definitivo relative a tributi
statali. 2. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con Art.
2.
Norme
in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate,
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.
1. All'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei
versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 405.»; b) nel comma 3 dopo le
parole: «indicato nella dichiarazione,» sono
inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta,». 2. Al fine di potenziare
l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e
all'economia sommersa, nonche' le attivita' connesse al controllo, alla verifica e al
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di
euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007,
per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni
vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione dell'economia e
delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale
del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del
contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate
alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze,
nonche' all'incremento di
organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di
finanza e sono stabilite le modalita', anche
speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita' di utilizzare graduatorie formate a
seguito di procedure selettive gia' espletate,
anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero di ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno derivante
dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo periodo, l'Agenzia
delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di
spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5
milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie
formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le disposizioni previste
dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale,
riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad
operazioni di sdoganamento.
5. Le intese di cui al comma
59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate
all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In mancanza le stesse si intendono
positivamente acquisite. 6. Al fine di intensificare
la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando
l'espletamento delle ordinarie attivita'
ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e
finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto
dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione
clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al
fine di proseguire il controllo dei prezzi. 7. Per le finalita' di cui al comma 8. Al
primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le
seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504». 9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma,
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti
parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504». 10. All'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.»; b) nel comma 3 dopo le
parole: «indicato nella dichiarazione,» sono
inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta,». 11. All'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le
seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici,». 12. Il quarto comma
dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e'
abrogato. 13. Il comma 5 dell'articolo
6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454,
e' sostituito dal seguente: «5. Il libretto di
controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del
codice civile, e' detenuto dal titolare
unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso custodito per
un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima
scritturazione.». 14. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le
parole: «concessioni in materia
edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.
10, relativamente ai beneficiari delle
concessioni e ai progettisti dell'opera», sono soppresse, e sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi»; b) nell'articolo 7, quinto
comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «,
dichiarati dagli utenti»; c) nell'articolo 7, sesto
comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le
seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate
mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario
inferiore a 1.500 euro»; d) nell'articolo 13, primo
comma, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono
aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma
5». Titolo
II
RIFORMA
DELLA RISCOSSIONE
Art.
3.
Disposizioni
in materia di servizio nazionale della riscossione
2. Per l'immediato avvio
delle attivita' occorrenti al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della
disciplina delle funzioni relative alla
riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo
obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro. 3. All'atto della
costituzione della Riscossione S.p.a. si procede
all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche
sociali; la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione e' composta da dirigenti di vertice
dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio
sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei
conti. 4. a) effettua l'attivita' di
riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui
al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche'
l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237; b) puo'
effettuare: 1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed
accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti
pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate; 2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle
entrate, anche attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo'
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi
connesse. 5. Ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a), il
Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' previste dall'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione
con con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli effetti dell'articolo 27,
comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 6. 7. il rapporto proporzionale tra
i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della
Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore
al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della
Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di
prelazione a favore dei soci pubblici. 8. Entro il 31 dicembre
2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a.
riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma entro lo stesso termine
9. I prezzi delle operazioni
da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono
stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie
istituzioni finanziarie, scelte con procedure
competitive. 12. Per i ruoli consegnati
fino al 31 agosto 2005 alle societa' acquistate
dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7,
le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre
2008. 13. Per effetto degli
acquisti di cui al comma 7, relativamente a
ciascuno di essi: a) le anticipazioni nette
effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in
dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso
d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60
punti. La tipologia e la data dell'euribor da
assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze; b) i provvedimenti di
sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle
quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della
lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso
definitivi; c) gli importi riscossi
in relazione alle quote non erariali comprese
nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione
delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10
per cento e che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal
d) la restituzione delle
anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo
del non riscosso come riscosso, diverse da quelle
di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali
anticipazioni, con le modalita' e alle
condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 14. Il Ministro
dell'economia e delle finanze rende annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i
risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e
sull'efficienza dell'attivita' svolta dalla
Riscossione S.p.a. 16. Dal 1° ottobre 2006, i
dipendenti delle societa' non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di
lavoro e' ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla
base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di
continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il predetto personale non
puo' essere trasferito senza consenso del
lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010.
Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali
tabellari previsti dal rinnovo in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto
nei limiti di quanto gia' concordato nel settore
del credito. 17. Gli acquisti di cui al
comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e
previdenziale del personale maturata alla datadi
entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428. 18. Restano ferme le
disposizioni relative al fondo di previdenza di
cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle
prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n.
1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003,
n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato
decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo
costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di
novantasei mesi dalla data di accesso alle
stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro
un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia. 19. Il personale in servizio
alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i
concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio
di cui al comma 15 ovvero delle societa' da
quest'ultimo partecipate, per il quale il
rapporto di lavoro e' in essere con la predetta
associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed
e' regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito,
a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa'
di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica,
economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 20. Le operazioni di cui ai
commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni
tassa. 21. 22. Per lo svolgimento
dell'attivita' di riscossione mediante ruolo,
a) per gli anni 2007 e 2008,
secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al
comma 21; b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo
di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale
iscrizione. 24. Fino al momento
dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale
alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa,
le societa' concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle
attivita' svolte in regime di concessione per
conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
a) fino al 31 dicembre 2008
ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette
attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se
queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del
b) la riscossione coattiva
delle entrate di spettanza dei predetti enti e'
effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento,
per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei
soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili
alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. 25. Fino al 31 dicembre
26. Relativamente alle societa'
concessionarie delle quali a) per le anticipazioni a
favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita'; b) per le restanti
anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita'. 27. Le disposizioni del
presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla
riscossione. n. 47; per l'anno 2005 nulla
e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette
disposizioni. 29. Ai fini di cui al capo
II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 30. Entro il 31 marzo 2006
il presidente del consorzio di cui al comma 15
provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 44. 31. Agli acquisti di cui al
comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva
autorizzazione. 32. Nei confronti delle
societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 33. Ai fini di cui al comma
1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni
previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112. 36. Al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 18: 1) al comma 1, le parole da:
«agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali
fini, anche se detenuti da uffici pubblici»; 2) al comma 3, dopo la
parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non
regolamentare»; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. I concessionari possono
procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei
commi 1 e 2 senza rendere 1'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
parola: «segnalazioni», sono
inserite le seguenti: «di azioni esecutive ecautelari»; c) nell'articolo 20, dopo il
comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Il controllo di cui
al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base
dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»; d) nell'articolo
59: 1) e' abrogato il comma 4-bis; 2) il comma 4-quater, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino
al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006.»; 3) al comma 4-quinquies, le
parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio
2006». 37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel
comma 118: 1) le parole: «Nell'anno
2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e
2006»; 2) dopo le parole: «un
importo», e' inserita la
seguente: «annuo»; b) nel comma 119, la parola:
«2004» e' sostituita dalle
seguenti: «degli anni 2004, 2005 e
2006». 38. All'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel comma 426, secondo
periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2005»; b) nel comma
426-bis: 1) le parole da: «30 ottobre
2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2003»; 2) le parole: «30 ottobre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2006»; 3) le parole: «1° novembre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre
2006»; c) dopo il comma 426-bis
e' inserito il seguente: «426-ter. Le somme
versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per
cento, ai fini della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a
tale versamento.»; d) nel comma 427, le parole:
«31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre». 39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le
parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «29 dicembre
2005». 40. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 47, sono
inseriti i seguenti: «Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui
trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici
dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le
visure ipotecarie e catastali relative agli
immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere
gratuitamente le attivita' di cui all'articolo
79, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi
di beni mobili non registrati, la cui vendita e'
curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura
fissa di dieci euro.»; b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del
quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di
lavoro). a) nel termine di quindici
giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non
corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto
alla percezione; b) alle rispettive scadenze,
il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito
della cessazione del rapporto di lavoro.». 41. Le disposizioni
dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino
all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il
fermo puo' essere eseguito dal concessionario
sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503. 42. All'articolo 39, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, le parole da: «gia» a: «2004,» sono
sostituite dalla seguente: «autorizzati». Titolo
III
PEREQUAZIONE
DELLE BASI IMPONIBILI
Art.
4.
Ambito
di applicazione
Art.
5.
Plusvalenze
finanziarie delle societa'
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) l'articolo 64, comma 1,
e' sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con
i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d),
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data piu' recente, ed i
costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo
58, comma 2.»; b) all'articolo 87, comma 1,
nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del
95 per cento»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo»
e' sostituita dalla seguente:
«diciottesimo»; c) all'articolo 97, dopo il
comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Agli effetti del
comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello della fine del periodo
d'imposta.»; d) all'articolo 101, dopo il
comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Per i beni di cui
all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b),
c) e d), l'applicazione del comma 1 e'
subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data piu'
recente.». 2. All'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola:
«secondo» e' sostituita dalla seguente:
«quarto». 3. Le disposizioni di cui al
comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto. Art.
6.
Banche
ed assicurazioni
1. All'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si
tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli
accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo
periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173.». 2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».
3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre
1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento». 4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Art.
7.
Spese
di manutenzione degli immobili di proprieta' delle imprese
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 90, comma
1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di immobili locati, qualora il canone
risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15
per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore
al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e'
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione.»; b) nell'articolo 144, comma
1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si
applicano comunque le disposizioni dell'articolo
90, comma 1, ultimo periodo.». 2. Le disposizioni del
presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Titolo
IV
PREVIDENZA
E SANITA'
Art.
8.
Compensazioni
alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari
1. E' istituito un Fondo di
garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono
il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il
predetto Fondo e' alimentato da un contributo
dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro
per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per
ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il
2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre
l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I
criteri e le modalita' di funzionamento e di
gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro delle attivita' produttive. Con lo
stesso decreto sono stabilite anche le modalita'
di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il
ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
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